CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
Fidimpresa Liguria è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore delle PMI socie. Tali garanzie possono essere sussidiarie e/o a prima richiesta su finanziamenti bancari, di cassa o di firma, anche sotto forma
di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (PMI socia), per capitale, interessi e delle
spese.
Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con le Banche finanziatrici.
La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte
della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dall’impresa socia configura l’obbligazione principale, di cui il
Confidi garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di
garanzia perde efficacia.
Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) sia in situazione d’insolvenza sul finanziamento garantito la Banca
finanziatrice procederà all’escussione del debitore principale e dei terzi garanti e quindi di Fidimpresa Liguria a fronte della garanzia
rilasciata. In tal caso, ai sensi dell’art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, Fidimpresa
Liguria acquisisce il diritto di rivalersi sulla impresa beneficiaria e sui terzi garanti per le somme pagate.
AMMISSIONE A SOCIO DELL’IMPRESA RICHIEDENTE LA GARANZIA
Per ottenere la garanzia di Fidimpresa l’impresa deve acquisire la qualità di socio. All’uopo l’impresa presenta la richiesta
di ammissione a socio all’attenzione degli organi deliberanti del confidi e, successivamente alla positiva delibera da parte degli
stessi, sottoscrive e acquista azioni di Fidimpresa Liguria.
L’ammissione a socio di Fidimpresa Liguria è libera; possono essere socie tutte le Piccole e Medie Imprese1 nei confronti
delle quali non esitano attualmente o siano esistiti nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali, protesti, insolvenze di qualsiasi
genere (né a carico dell’impresa, ne a carico dei suoi titolari).
La qualità di socio viene mantenuta dall’impresa che potrà usufruire anche più volte dell’intervento di garanzia di
Fidimpresa Liguria, e viene meno solo in seguito al recesso o all’esclusione del socio, a norma dello statuto sociale.
1 cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 06/05/2003. Possono aderire al confidi ed essere beneficiarie della garanzia, entro il limite di un sesto del numero dei
soci, anche le imprese che rientrano nei limiti individuati da BEI ovvero le imprese che godano del requisito d’indipendenza e che presentino un
numero di addetti inferiore a 250.
Società consortile per azioni Fidimpresa Liguria S.c.p.a. - FOGLIO INFORMATIVO - 01/2011
ATTIVITA’ RESIDUALE
In via solamente residuale alla principale attività di garanzia - svolta nei confronti delle imprese socie - Fidimpresa, nella sua qualità di intermediario finanziario iscritto all’Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B., presta la propria garanzia anche nei confronti delle imprese che non rientrano nella definizione di PMI ed ai professionisti.
NATURA E TIPOLOGIA DELLE GARANZIE
La garanzia concessa dal confidi è di tipo personale, assimilabile alla fideiussione, e copre le perdite della Banca in caso d’insolvenza dell’impresa per capitale, interessi e spese, al netto dei recuperi presso il debitore principale e di eventuali terzi garanti diversi da Fidimpresa Liguria. Non si applica il disposto dell’art. 1954 Codice Civile.
Le garanzie possono essere rilasciate come:
- Garanzia a quota rischio: Fidimpresa presta garanzia per una quota - ordinariamente al 50%, elevabile fino all’ 80% - a copertura di una percentuale dell'eventuale perdita come sopra descritta, rimanendo a carico della Banca finanziatrice la perdita relativa alla residua quota di insolvenza.
- Garanzia per importo di rischio determinato: Fidimpresa presta la propria garanzia su finanziamenti assistiti da garanzie reali (ipoteca su immobili o pegno su titoli) - in via sussidiaria ed integrativa rispetto a dette garanzie – per un importo determinato. La garanzia si riduce a scalare, in dipendenza dei versamenti effettuati dalle imprese finanziate di un importo pari all’importo in linea capitale delle singole rate di rimborso del finanziamento. In caso d’insolvenza, Fidimpresa copre il 100% della perdita della banca in linea capitale entro il limite dell’importo della garanzia residua in linea capitale in essere al verificarsi dell’insolvenza, oltre ad una quota proporzionale della perdita per interessi, rimanendo a carico della Banca la perdita relativa all’importo eccedente.
- Le stesse possono avere carattere di:
- Garanzia sussidiaria: In caso d’insolvenza da parte del debitore principale, la banca finanziatrice provvede ad inviare allo
stesso debitore intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi
di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito. Al termine delle azioni, senza che sia
intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere
l’attivazione della garanzia – nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita.
- Garanzia a prima richiesta: In caso d’insolvenza da parte del debitore principale, la banca finanziatrice provvede ad
inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo
e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere
immediatamente l’attivazione della garanzia.
CONDIZIONE DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA
L’impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l’efficacia della garanzia è
subordinata al pagamento della commissione di garanzia relativa.
RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
Il rischio tipico per l’impresa nel ricorrere alla garanzia di Fidimpresa, in caso di linee di credito a revoca, è che la
valutazione del confidi da parte della Banca si deteriori determinando il peggioramento della valutazione di rischio attribuita
all’operazione dalla Banca finanziatrice. Ciò potrebbe indurre la Banca a chiedere garanzie ulteriori o ad aumentare il costo del
finanziamento a carico dell’impresa o a revocare il finanziamento eccedente i limiti di rischio stabiliti dalla stessa Banca.
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