STATUTO FIDIMPRESA LIGURIA
TITOLO I - Fondamenti

Articolo 1 (Denominazione - Sede)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice civile, una Società Consortile per azioni, senza scopo di lucro, denominata "FIDIMPRESA LIGURIA - Società Consortile per azioni di garanzia collettiva fidi". La società può anche essere più brevemente denominata "FIDIMPRESA LIGURIA”.

2. La Società si qualifica ed opera come “confidi”, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella Legge 24/11/2003 n. 326., in quanto svolge l'attività meglio precisata al successivo art.3.

3. La Società consortile ha sede nel Comune di Genova, all'indirizzo che risulta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Eventuali modifiche dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potranno essere effettuate dall'Organo Amministrativo.

4. Per esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire uffici e sedi operative in Italia.

Articolo 2 (Durata)

1. La durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 (Finalità)

1. La società consortile ha la finalità di favorire l'accesso al credito ed alle risorse finanziarie, alle migliori condizioni di qualità, quantità e stabilità delle fonti, delle piccole e medie Imprese, con particolare riferimento alla realtà territoriale delle province della Liguria.

2. Allo scopo di approfondire le istanze e portare a fattor comune i legami con il territorio e le realtà locali della Liguria, la società consortile potrà attivare dei comitati consultivi, espressioni delle realtà imprenditoriali, finanziarie ed istituzionali locali, i cui membri collaboreranno alla fase di valutazione delle garanzie fornendo informazioni di supporto.

Articolo 4 (Scopo ed oggetto)

1. La Società Consortile ha per oggetto il compimento di tutte le attività previste per i confidi di primo e secondo grado dalla normativa vigente, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.

2. La società consortile potrà anche svolgere, in via residuale, attività di intermediazione finanziaria diverse dalla prestazione di garanzia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa di legge e di vigilanza in materia.

3. La Società Consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (ivi compresa la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni in enti o società), strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbiano tra le loro attività quelle previste dal presente articolo.

4. La Società Consortile potrà organizzare la sua attività anche attraverso l'istituzione di apposite divisioni a fronte di particolari settori di attività.

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TITOLO II - Soci

Articolo 5 (Soci)

1. Possono essere socie le piccole e medie imprese, le imprese di maggiori dimensioni, i Confidi e, più in generale, gli enti pubblici e privati che soddisfino i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di Confidi, nei limiti ed alle condizioni ivi previste.

2. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Società consortile, ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi con le stesse modalità previste nello statuto per i soci, nel rispetto dei limiti di legge.

3. A norma del combinato disposto del comma 10 e del comma 54 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto facevano già parte della compagine sociale, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

Articolo 6 (Ammissione di nuovi soci)

1. L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Essa ha luogo attraverso la sottoscrizione o comunque l'acquisto di azioni con il gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7

2. Il numero di azioni da sottoscrivere e versare o acquistare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, anche in funzione dell'importo delle garanzie utilizzate, tenuto conto dei limiti minimi di legge. A tale adempimento potrà, più in generale, essere condizionata la fruizione da parte del socio dei servizi della Società Consortile.

3. In relazione alla natura di Società Consortile ed alla particolare tipologia dell'oggetto sociale, l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante delibere di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti.

4. Ogni Socio s'impegna ad osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Società consortile ed a comunicare tempestivamente alla Società consortile le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale e della sede legale.

5. L'ammissione potrà essere rifiutata solo quando venga accertata l'inesistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto e dalla vigente normativa in materia di “Confidi”, ovvero venga accertato che il nuovo socio è soggetto a procedura concorsuale o è in stato di liquidazione.

Articolo 7 (Vincoli al trasferimento delle partecipazioni)

1 Le partecipazioni azionarie nella Società Consortile non possono essere trasferite senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

2 In caso di trasferimento di azienda da parte di un socio a terzi, l'acquirente subentra nella partecipazione azionaria, subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non esprima il proprio gradimento o comunque neghi il gradimento, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2355 bis c.c..

3 Il gradimento non può essere concesso nel caso in cui a favore del cedente sia stata prestata una garanzia da parte della Società Consortile, sino a quando il socio non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto - imprenditore individuale - dovranno comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile l'apertura della successione entro 60 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

5. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società consortile.

Articolo 8 (Recesso)

1. Il recesso dei soci è regolato dalle norme di legge vigenti in materia.

2. Non hanno comunque diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

4. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, la società consortile revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società consortile.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

7. Il recesso del socio non è ammesso in pendenza di finanziamento con la garanzia della Società consortile e fino all'estinzione, da parte del socio recedente, di tutte le obbligazioni che gli derivano dall'operazione compiuta.

8. Nel caso di recesso l'eventuale fideiussione prestata a favore della Società consortile rimarrà valida ed operante sino alla scadenza del termine di due anni dalla data del recesso: nell'ambito di tale termine, la fideiussione dell'impresa receduta garantirà tutte le linee di credito accordate nell'epoca precedente alla data del recesso.

Articolo 9 (Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società consortile qualora il socio:
a) si sia reso insolvente sui finanziamenti garantiti dalla Società consortile e la stessa sia intervenuta per la copertura delle esposizioni a favore delle banche convenzionate per la quota garantita a favore delle stesse;
b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte o di altre somme dovute alla società consortile;
c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della società consortile;
d) abbia cessato l'attività di impresa, ovvero risulti sottoposto a procedura concorsuale;
e) abbia perso i requisiti di ammissione previsti dallo Statuto, anche in caso di cessione dell'azienda;
f) negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

2. Il socio che non abbia informato tempestivamente la società consortile della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla società consortile, in particolare per il fatto che quest'ultima comprenda nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di “Confidi”.

3. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che deve essere eseguita senza indugio dagli amministratori.

Articolo 10 (Liquidazione delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione, al socio, o in caso di morte dell'imprenditore individuale ai suoi eredi, la Società consortile ha diritto di acquistare le azioni ad un prezzo determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato ed in ogni caso in misura non superiore al loro valore nominale, utilizzando riserve disponibili anche in deroga al limite di cui al terzo comma dell'art. 2357 c.c., escludendo il diritto di opzione degli altri soci, stante la natura consortile dello scopo sociale.

2. Qualora la società consortile non intenda procedere all'acquisto delle suddette azioni, l'organo Amministrativo potrà collocarle presso terzi, in possesso dei requisiti richiesti per far parte della società consortile, al medesimo prezzo sopra indicato e sempre nei limiti del loro valore nominale.

3. In caso di mancato acquisto o collocamento delle azioni ai sensi dei commi precedenti, la partecipazione azionaria del socio recedente dovrà essere rimborsata al valore nominale mediante riduzione del capitale sociale.

4. Qualora il socio si sia reso insolvente per finanziamenti garantiti dalla Società consortile, e quindi sia stato escluso ai sensi del precedente art. 9 comma 1 lett. a), la Società consortile potrà trattenere quanto dovuto al socio a titolo di liquidazione in compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società Consortile.

5. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società consortile al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società consortile in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

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TITOLO III - Capitale sociale e azioni

Articolo 11 (Capitale Sociale)

Il capitale della Società consortile è di euro 8.151.974,40 ed è ripartito in numero 1.579.840 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Articolo 12 (Azioni)

1. Ciascuna azione deve essere nominativa e non è frazionabile.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Il socio che intende alienare le proprie azioni, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile la proposta di alienazione, indicando il cessionario, il prezzo, che non potrà comunque superare il valore nominale della partecipazione azionaria ceduta e le altre modalità di trasferimento.

4. Sulle azioni non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia, né vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 13 (Strumenti Finanziari)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società consortile.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

Articolo 14 (Patrimoni Destinati)

1. La Società consortile può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

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TITOLO IV - Bilancio e utili

Articolo 15 (Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni.

Articolo 16 (Divieto di distribuzione di avanzi - Utile e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi ed utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società consortile, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

2. Avanzi ed utili di esercizio sono pertanto accantonati in fondi di riserva ai sensi e nei limiti di legge.

3. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuite ai soci durante la vita della Società consortile.

4. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società consortile è regolato dal successivo articolo 32.

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TITOLO V - Organi sociali

Articolo 17 (Organi della società)

1. Sono organi della Società consortile:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Comitato Esecutivo con la qualifica di Comitato Crediti;
e) l'Amministratore Delegato;
f) il Collegio Sindacale.

Articolo 18 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi, mediante lettera ordinaria o fax o e-mail, al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione, ovvero da pubblicare su uno dei seguenti quotidiani almeno quindici giorni prima della data prevista: “SECOLO XIX”, “La Repubblica”, “Il Giornale”. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno e l'ora della seconda ed eventualmente della terza convocazione per il caso che la precedente Assemblea non risulti regolarmente costituita o andasse deserta. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In ogni altro caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.

8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultimo nominato.

Articolo 19 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria provvede tra l'altro:
a) all'approvazione del Bilancio;
b) alla determinazione del numero ed alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
c) alla determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti al Consiglio di Amministrazione;
d) alla nomina del Collegio Sindacale, determinando i compensi spettanti ai suoi componenti;
e) alla nomina del Revisore Legale dei conti o della Società di Revisione, determinandone il compenso;
f) alla deliberazione sulle altre materie previste dall'art. 2364 cod. civ.

2. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie riservatele dalla legge ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. ed, in particolare, sulle modificazioni del presente Statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 20 (Deliberazioni dell'Assemblea - Validità)

L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.
Ciascun socio in possesso di una quantità di azioni superiore al 20% del capitale sociale sottoscritto potrà esercitare il diritto di voto limitatamente alla misura massima del 20% del capitale sociale stesso.

Articolo 21 (Rappresentanza nell'Assemblea - Voto per corrispondenza)

1. Il socio può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società consortile.

2. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

3. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

4. Se la rappresentanza è conferita ad una società consortile, associazione, fondazione, o ad altro ente collettivo o istituzione, il legale rappresentante di questi rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, conformemente a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2372 c.c., i predetti enti giuridici possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega conferita dal socio.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri degli organi amministrativi o di controllo della società consortile o ai dipendenti della stessa.

6. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

7. Il voto può essere esercitato per corrispondenza nelle varie forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

8. Quando è ammesso il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso il testo delle proposte di deliberazione suddividendole, ogni qual volta sia possibile, per punti autonomi in modo che il voto possa essere esercitato sui singoli punti. A ogni socio iscritto nel libro dei soci devono essere inviate le schede di voto, che sono depositate inoltre presso la sede della società consortile.

9. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega e non deve implicare oneri aggiuntivi per il socio che se ne avvale.

10. Il voto per corrispondenza è espresso nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed è valido se pervenuto prima dell'apertura dell'assemblea.

11. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società consortile, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22 (Consiglio di Amministrazione - Nomina)

1. La Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, nominati dall'Assemblea nel rispetto del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito dall'art. 1 Legge 326/2003.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Se vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica possono, nel frattempo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 5, se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 (Attribuzione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società consortile e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.
Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:
la determinazione degli orientamenti strategici, delle politiche di gestione del rischio di garanzia e l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi;
la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie;
l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e di statuto, può delegare i suoi poteri di concessione, gestione e revoca delle garanzie ad un Comitato Esecutivo, denominato Comitato Crediti, ai sensi dell'art. 25, ed i poteri relativi alla esecuzione delle funzioni operative e di ordinaria amministrazione ad un suo membro, ai sensi dell'art. 27.
Il Consiglio di Amministrazione impartisce le opportune direttive al Comitato Crediti e all'Amministratore Delegato e può, in qualunque momento, avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione avoca a se le deliberazioni per le quali sussistano anomalie o conflitti di interessi.
Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società consortile e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici industriali e finanziari della Società consortile, le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi.

Articolo 24 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede.

4. Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

Articolo 25 (Comitato Crediti)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia di concessione, gestione e revoca delle garanzie ad un Comitato Esecutivo, denominato Comitato Crediti, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, determinando i limiti della delega. E' fatta salva la facoltà del Comitato Crediti di rimettere all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la delibera delle richieste di garanzia anomale o per le quali si ravvisino elementi di criticità.

2. Il Presidente e l'Amministratore Delegato fanno parte di diritto del Comitato Crediti.

3. Per le riunioni del Comitato Crediti si applica la disciplina prevista per il Consiglio di Amministrazione, con termini di convocazione ridotti a tre giorni o, in caso di urgenza, ad un giorno prima.

Articolo 26 (Presidente, Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo. Lo stesso:
convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne esercita i poteri.

Articolo 27 (Amministratore Delegato)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato per l'esecuzione delle funzioni operative e di ordinaria amministrazione, definendo le sue attribuzioni.
L'Amministratore Delegato deve possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.
Lo stesso, su delega del Consiglio di Amministrazione, cura gli aspetti operativi dell'amministrazione della Società consortile, è il capo del personale e dirige tutti gli uffici e unità della Società consortile; firma la corrispondenza della Società consortile, salva altresì la possibilità di ricevere per mezzo di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 28 (Rappresentanza della società - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società consortile di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società consortile di fronte ai terzi, spettano al Vice Presidente.

3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale all'Amministratore Delegato o ad altri suoi membri nonché a Dirigenti, Quadri della Società consortile in relazione alle funzioni ad essi attribuite.

Articolo 29 (Collegio Sindacale)

1. L'assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.

2. Al Collegio Sindacale spettano le funzioni previste dall'art. 2403 - 1° comma c.c..

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 30 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e seguenti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale con i requisiti di cui agli artt. 10 e 17 del D.L. 39/2010. L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei Soci la quale determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata prevista dalla legge con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

2. Il revisore o la società di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) certifica con apposita relazione di revisione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società consortile durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

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TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 31 (Scioglimento - Liquidazione)

1. La Società consortile, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società consortile, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, sarà devoluto ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società consortile.

Articolo 32 (Devoluzione del patrimonio)

Ai sensi del comma 43 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, la Società consortile si obbliga a devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 comma quinto della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del Confidi stesso in enti diversi dal Confidi ovvero dalle Banche di cui al comma 29 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003.

Articolo 33 (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) saranno deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

2. L'Arbitro provvederà in via di equità con lodo inappellabile senza formalità di procedura.

Articolo 34 (Norme di legge applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi, di società consortile e di società per azioni.

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